Il matrimonio e l’unione civile, dunque, così come previsto dalla normativa sono due istituti giuridici diversi ma non hanno diversa dignità sociale. Le persone che si uniscono civilmente, sono tutti cittadini della Repubblica e, come sancito dall’articolo 3 della Costituzione, “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.